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Pratica Forense


Programmi e lezioni Scuola Forense Carnelutti

La Fondazione Forense Francesco Carnelutti, costituita dai Consigli degli Ordini di Udine, Trieste, Gorizia e Tolmezzo, ha, tra i diversi ed importanti scopi, quello di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza nonché di fornire agli Avvocati un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell’attività giudiziaria.

L’obiettivo primario della Fondazione è, tuttavia, quello di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato strumenti di studio e formazione forense idonei a costituire una base strutturale e di esperienza in grado di affrontare con più alto grado di approfondimento la professione di avvocato.

A tale fine è stata istituita, anche per l’anno 2005-2006, la Scuola Forense “Francesco Carnelutti” che intende preparare i frequentanti a sostenere l’esame per l’abilitazione alla professione ma, altresì, ha la funzione di integrare il periodo di pratica offrendo un contributo teorico-pratico di formazione ed aggiornamento professionale.

La Scuola, dalla durata annuale con obbligo di frequenza, si articolerà in cinque cicli di lezioni, che approfondiranno le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo. Sono previste altresì esercitazioni interdisciplinari consistenti nello studio, nell’analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale ed ammnistrativa.

Le lezioni si terranno a Palmanova nell’aula del Centro Congressi San Marco.
La Fondazione Forense ha, altresì, istituito per i praticanti avvocati un corso, a carattere non obbligatorio e della durata di 130 ore, volto ad approfondire tematiche in materia civile.

regolamento pratica forense

approvato dal Consiglio dell’Ordine di Gorizia in data 17.04.2008
in vigore dal 02.05.2008

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia,
- ritenuto che:
a) l'art. 1 D.P.R. 101/90 dispone che "la pratica forense deve essere svolta con assiduità e diligenza" e che la stessa "si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento delle attività proprie della professione";
b) l'art. 4 D.P.R. 101/90 dispone che "è compito dei Consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni";
c) l'art. 6 D.P.R. 101/90 dispone che "il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni";
d) l'art. 6 D.P.R. 101/90 prevede che il numero delle udienze alle quali il praticante deve assistere nel semestre, da annotarsi sul libretto della pratica, non può essere inferiore a venti;
- visti il R.D.L. 1578/1933 convertito in Legge 36/1934, il R.D. 37/1934, la Legge 406/1985, la Legge 242/88, la Legge 142/89 e il D.P.R. 101/1990;
- revocata ogni delibera in materia adottata in precedenza dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia;
nella seduta dd. 17.04.08 ha deliberato di approvare il seguente regolamento per lo svolgimento della pratica forense, vincolante per gli iscritti al registro dei praticanti avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia:

REGOLAMENTO

CAPO I
Iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti

Art. 1 - Il laureato in giurisprudenza che intenda avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, condizione altresì per l'ammissione all'esame di abilitazione. A tal fine lo stesso è tenuto a richiedere l’iscrizione nell’apposito Registro Speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel cui circondario ha eletto il proprio domicilio professionale, presentando domanda in bollo amministrativo (di importo pari a quanto previsto dalla legge all’atto dell’iscrizione) corredata dalla prova di avvenuto versamento del contributo stabilito annualmente dal Consiglio dell’Ordine e dai seguenti documenti: - certificato sostitutivo del diploma di laurea con indicazione dell’Università e della data di laurea (autocertificazione); - certificato di nascita e di cittadinanza (autocertificazione); - attestazione del proprio domicilio professionale (autocertificazione); - certificato generale del casellario giudiziale (in bollo); - certificato di godimento dei diritti civili (autocertificazione); - certificato di inesistenza di carichi pendenti (autocertificazione); - dichiarazione di accoglienza dello studio legale presso il quale si svolge la pratica; - dichiarazione del praticante dei giorni e degli orari settimanali di normale frequenza e di reperibilità presso lo studio legale nel quale esercita la pratica; - dichiarazione di non aver riportato condanne penali o, ove presenti, elencazione delle condanne penali subite con indicazione degli eventuali provvedimenti di estinzione; - fotocopia del codice fiscale; - n. 2 fotografie formato fototessera; - attestazione dell’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista per legge (c/c postale n. 8003).

CAPO II
Modalità e svolgimento della pratica

Art. 2 - La pratica forense si articola nelle seguenti distinte attività:
a) la frequenza di uno studio professionale;
b) la partecipazione alle udienze;
c) la frequenza al corso di formazione professionale di cui all’art. 17 del presente Regolamento.

Art. 3 - Il praticante è tenuto ad una assidua e continuativa, preferibilmente quotidiana, frequenza dello studio in aggiunta alla partecipazione alle udienze.

Art. 4 - Il praticante deve comunicare per iscritto al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti, i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e di reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica. L’orario minimo settimanale di frequenza dello studio viene fissato in 30 ore settimanali. La comunicazione deve essere ripetuta in caso di variazione dei dati forniti.

Art. 5 - Il praticante deve comunicare per iscritto al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti e, successivamente, in ogni caso di variazione dei dati antecedentemente forniti, indicandone i giorni e gli orari:
- se svolge attività lavorativa, alle dipendenze sia di datore di lavoro privato che di ente pubblico;
- se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri Ordini professionali;
- se segue corsi di preparazione o specializzazione post-universitari e se svolge qualsiasi attività lavorativa, al di fuori della pratica forense, a carattere continuativo.

Art. 6 - Nel caso il praticante sia impegnato in attività extra praticantato forense, ad ogni presentazione del libretto della pratica per la vidimazione semestrale dovrà allegare, qualora risulti indicata l'assistenza ad udienze tenutesi in coincidenza temporale con l'orario di lavoro o di altro impegno del praticante, documentazione scritta dei titoli (permessi del datore di lavoro, ferie, congedo) in base ai quali egli ha potuto assentarsi dall'impegno extra praticantato per assistere all'udienza annotata.

Art. 7 - Al momento dell’iscrizione, verrà rilasciato al praticante il libretto della pratica.
In esso il praticante deve annotare l’attività svolta di semestre in semestre, per la durata di due anni decorrenti dall’iscrizione al Registro Speciale dei praticanti avvocati.
Il libretto dovrà essere compilato con tre tipi di annotazioni:
a) le udienze cui il praticante ha assistito;
b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato. Al Consiglio dell’Ordine è discrezionalmente riservata la facoltà di richiedere al praticante di produrre copia – debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale e della riservatezza dei dati personali – degli atti da questi indicati nel libretto;
c) le questioni giuridiche di maggior interesse – nel numero minimo di due per semestre (una civile ed una penale) – alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.
Le annotazioni devono avere per oggetto udienze e questioni giuridiche trattate dall’avvocato presso il quale è svolta la pratica o, previa comunicazione al Consiglio, da altro avvocato presso lo stesso studio.
Previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine, il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l’attività di avvocato di altro studio, che attesterà l’effettiva frequenza anche con riferimento all’assistenza alle udienze.

Art. 8 - Il praticante è tenuto a partecipare e ad annotare nel libretto della pratica almeno trenta udienze per ogni semestre, di cui almeno dieci penali, con esclusione di quelle di mero rinvio nelle quali non è stata compiuta alcuna attività (a titolo di esempio: rinvio in pendenza di trattative, per astensione dell’avvocato e/o del Giudice, ecc.).

Art. 9 - La partecipazione alle udienze valida ai fini della pratica legale, dovrà articolarsi come segue:
a) dieci udienze penali avanti il Tribunale o la Corte d’Assise del Circondario d’iscrizione, la Corte d'Appello o la Corte d'Assise del relativo distretto;
b) dieci udienze civili avanti il Tribunale del Circondario d'iscrizione o la Corte d'Appello del relativo distretto;
c) le restanti dieci udienze potranno essere svolte, a scelta dell'interessato, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa o tributaria in uno dei circondari del distretto di Corte d’appello di iscrizione.
Verrà ritenuta valida la partecipazione nella medesima giornata a non più di tre udienze e a non più di due procedimenti con il medesimo Giudice nella stessa udienza.

Art. 10 - La partecipazione alle udienze dovrà essere certificata, mediante firma a lato sul libretto della pratica in corrispondenza di ciascuna annotazione d'udienza, dall'avvocato presso il cui studio è svolta la pratica o dall’avvocato che lo abbia sostituito in udienza, ovvero da un consigliere dell'Ordine presente in udienza. Costituisce certificazione equipollente la copia semplice del verbale d'udienza dalla quale risulti la presenza del praticante. Per le sole udienze penali, l’effettiva frequenza potrà essere attestata dall’avvocato che ha difeso una delle parti nel procedimento chiamato all’udienza annotata, purché accompagnata da una breve relazione del praticante sullo svolgimento dell’udienza stessa redatta su apposito modulo predisposto dall’Ordine degli Avvocati, sottoscritto dal predetto legale.

Art. 11 - Per i praticanti abilitati al patrocinio, la certificazione di cui al precedente articolo può essere sostituita dalla produzione di copia dell'atto del procedimento o da certificato di cancelleria dal quale risulti che il praticante ha svolto le mansioni di difensore.

Art. 12 - Il libretto della pratica, completo in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio per la convalida semestrale entro 30 giorni dal compimento del semestre. In caso di ritardata presentazione, il Consiglio valuterà le motivazioni addotte e, ove ritenuta la stessa ingiustificata, avrà facoltà di ritenere compiuto il semestre solo alla data di effettiva presentazione del libretto. In caso di mancata presentazione del libretto, come pure in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.
L’indicazione da parte del praticante sul libretto di pratica od in altre relazioni di circostanze non corrispondenti al vero comporta il diniego della convalida e sarà oggetto di valutazione disciplinare.

Art. 13 - A completamento di ogni semestre di pratica, il praticante è tenuto, qualora richiesto dal Consiglio dell'Ordine, ad un colloquio con il Consigliere delegato a detto compito, vertente intorno a valutazioni e chiarimenti sul tirocinio svolto.

Art. 14 - Il Consiglio si riserva di controllare con i mezzi più opportuni ed idonei la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dai colleghi presso i quali è svolta la pratica.

Art. 15 - La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza ad uno dei corsi post universitari previsti dall’art. 18 del R.D.1578/33, convertito con modificazioni nella Legge 36/34, e disciplinati a norma dell’art. 2 del D.P.R. 101/90.
La frequenza di tali corsi non esonera il praticante dal presenziare alle prescritte udienze per semestre e dall’annotare le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.
La partecipazione a tali corsi esonera il praticante dall’obbligo di frequentare la Scuola Forense di cui al successivo articolo 17.
Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all’art. 16 D.L. 398/97 e successive modificazioni è valutato ai fini del compimento del periodo biennale di pratica, come un anno di pratica.
Ove il praticante iscritto alla Scuola di Specializzazione di cui sopra non dovesse ottenere il diploma, potrà al più avvalersi della previsione di cui all’art. 1 comma terzo D.P.R. 101/90 in tema di corsi post universitari sopra riportata, non potendo in ogni caso il Consiglio dell’Ordine eccepire l’interruzione della pratica.

Art. 16 - La pratica professionale può essere parzialmente svolta anche frequentando lo studio di un collega straniero in qualsiasi Paese, anche extracomunitario, ovvero di un collega italiano che abbia lo studio all’estero.
Tale periodo di pratica dovrà essere limitato ad un semestre nell’ambito del biennio di pratica, con esclusione comunque dell’ultimo semestre.
L’iscritto che intende svolgere un periodo di pratica all’estero dovrà:
- richiedere la preventiva autorizzazione all’Ordine a svolgere la pratica all’estero per il periodo richiesto, dando indicazione dell’attività che andrà a svolgere;
- allegare alla richiesta preventiva la dichiarazione di ospitalità del collega presso il cui studio il praticante sarà accolto, nonché il consenso scritto dell’avvocato italiano presso cui il praticante è iscritto.
Al termine del periodo autorizzato, il praticante dovrà redigere nel libretto di pratica professionale una dettagliata relazione dell’attività svolta presso lo studio legale estero, controfirmata dal collega straniero.
La frequenza dello studio di un collega all’estero non esonera il praticante dall’obbligo di partecipare alle udienze. In tal caso, il numero minimo delle udienze semestrali richiesto sarà ridotto a venti (di cui dieci civili e dieci penali) e, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento, potrà ammettersi che la presenza alle udienze sia concentrata, anziché diluita, nonché che sia effettuata nel semestre di pratica precedente o successivo al periodo trascorso all’estero.

Art. 17 - Il praticante è tenuto a frequentare almeno un ciclo di corsi annuali presso la Scuola di formazione professionale istituita dal Consiglio dell’Ordine, assistendo al numero di lezioni minime previste dal Regolamento della Scuola Forense e, comunque, ad esibire l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola.
La frequenza alla Scuola è rilevata con la raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione.
La frequenza ad un numero di lezioni inferiore a quello minimo previsto dal Regolamento della Scuola Forense impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica.
L’obbligatorietà della partecipazione alla Scuola è prevista per un anno ed il Corso può essere frequentato sia nel primo che nel secondo anno di pratica forense, sempre rimanendo consigliabile la frequenza biennale.
I corsi di formazione previsti dalle leggi speciali esonerano dall'obbligo di frequenza del corso di formazione professionale.
L'iscritto al Registro dei praticanti ha facoltà di frequentare scuole di formazione professionale istituite da altri Ordini dello Stato con riconoscimento ai fini della compiuta pratica, purché a ciò sia stato previamente autorizzato dall'Ordine di appartenenza.

Art. 18 - Al termine del primo anno di pratica il praticante dovrà presentare, contestualmente al libretto, una relazione in carta libera contenente: una premessa sull’attività svolta; la trattazione negli aspetti fattuali e giuridici di due casi specifici, di diritto sostanziale e/o processuale, uno in materia civile ed uno in ambito penale; il commento ad una decisione disciplinare del C.N.F. o l’esposizione di aspetti deontologici affrontati nell’espletamento della pratica forense. La relazione dovrà essere firmata dal praticante e controfirmata dall’avvocato presso cui è svolta la pratica.

Art. 19 - Dopo un anno dall’iscrizione nell’apposito Registro speciale, il praticante può presentare al Consiglio dell’Ordine nel cui registro è iscritto domanda di abilitazione all’esercizio del patrocinio avanti il Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica del distretto di Corte d’Appello di appartenenza nei limiti di cui all’art. 7 della Legge 479/99 e successive modifiche.
Detta domanda, da depositarsi in bollo amministrativo (di importo pari a quanto previsto dalla legge all’atto di presentazione dell’istanza), nella quale il praticante dovrà dichiarare di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità previsto dalla legge, andrà corredata dall’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo stabilito annualmente dal Consiglio dell’Ordine e dai seguenti documenti:
- libretto di Pratica Forense;
- relazione di cui all’art. 18;
- certificato di nascita e di cittadinanza (autocertificazione);
- attestazione del proprio domicilio professionale (autocertificazione);
- certificato generale del casellario giudiziale (in bollo);
- certificato di godimento dei diritti civili (autocertificazione);
- certificato di inesistenza di carichi pendenti (autocertificazione);
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali o, ove presenti, elencazione delle condanne penali subite con indicazione degli eventuali provvedimenti di estinzione.

Art. 20 - Al termine del biennio il praticante potrà richiedere il certificato di compiuta pratica al Consiglio dell’Ordine del luogo in cui ha svolto la maggior parte della pratica, ovvero, in caso di uguali periodi di pratica presso Ordini diversi, all’Ordine del luogo in cui la pratica è iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta ed individua la Corte d’Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami da avvocato.
L’abilitazione all’esercizio del patrocinio ha una vigenza di sei anni. Il praticante decadrà automaticamente dall’esercizio del patrocinio professionale al compimento del settimo anno dalla data di prima iscrizione nel Registro speciale dei Praticanti.

Art. 21 - Sono tenuti a tutti gli adempimenti di cui al presente Regolamento anche i praticanti i quali, ammessi al patrocinio avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, svolgano la pratica al di fuori dello studio di un avvocato. Essi debbono comunicare tale intendimento al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed inoltre documentare la trattazione di almeno 25 nuovi procedimenti all’anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione.
Al termine di ogni semestre il libretto di pratica andrà esibito al Consiglio dell’Ordine, il quale potrà accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni.
La mancanza della comunicazione al Consiglio dell’Ordine, della documentazione dei procedimenti trattati, ovvero l’insufficiente numero di nuovi procedimenti comporteranno il mancato riconoscimento dell’intero anno ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Art. 22 - Il pagamento del contributo annuale è dovuto per tutto il periodo in cui si rimane iscritti al Registro speciale dei Praticanti o a quello dei Praticanti abilitati al patrocinio e sino a quando non interviene un provvedimento di cancellazione, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell’Ordine.
Il praticante potrà rimanere iscritto nel Registro speciale per l’intera durata del biennio e sino all’ottenimento del certificato di compiuta pratica ovvero, per il periodo di sette anni dall’iscrizione nel Registro speciale nel solo caso di autorizzazione al patrocinio. L’iscrizione al Registro Speciale dei praticanti abilitati al patrocinio potrà essere richiesta non oltre la scadenza dei sei anni decorrenti dal termine del primo anno di pratica.
Alla scadenza del primo biennio ovvero alla scadenza dell’abilitazione al patrocinio, ove richiesta e concessa, il praticante sarà cancellato d’ufficio dal Registro dei Praticanti.

Art. 23 - Gli avvocati con almeno 6 anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati possono accogliere nello studio laureati aspiranti allo svolgimento della pratica forense.
Il professionista presso il quale il praticante svolge la pratica è impegnato moralmente, sul suo onore ed in omaggio ai principi di correttezza e lealtà:
- a seguire il praticante accolto per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica;
- a verificare e confermare la veridicità della relazione e del contenuto del libretto della pratica;
- a consentire al praticante di assistere alle udienze civili e penali, cui è tenuto a presenziare onde ottenere il certificato di compiuta pratica, nonché a mettere a disposizione del praticante un locale idoneo.
Il venir meno ai predetti doveri può costituire motivo di responsabilità e addebito disciplinare.

Art. 24 - Il Consiglio dell'Ordine, per il concreto rispetto di quanto previsto al precedente articolo, ritiene opportuno che ciascun avvocato non accolga presso di sé per la pratica professionale più di due praticanti.
Il Consiglio si riserva, in via di eccezione, di valutare l’ammissibilità della domanda di iscrizione di un terzo praticante in funzione dell’anzianità professionale dell’avvocato che accoglie il praticante e dell’organizzazione complessiva dello studio legale. Nel computo del numero di praticanti vanno considerati solo coloro che non hanno ancora conseguito il certificato di compiuta pratica ai fini dell’esame di avvocato.

Art. 25 - L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del presente regolamento, così come la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la non veridicità delle stesse, determina la mancata convalida del semestre o dei semestri di competenza e può essere fonte di addebito disciplinare.
Il presente regolamento entra in vigore per tutti i praticanti dal 2 maggio 2008.
L’introdotto limite di sei anni di iscrizione all’Albo, di cui al precedente art. 23 comma 1, non si applica agli avvocati che abbiano accolto nello studio laureati aspiranti allo svolgimento della pratica forense prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Così deliberato in Gorizia, lì 17.04.2008